Art. 2.

      1. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, l'Opificio delle pietre dure, l'Istituto centrale per il restauro, l'Istituto centrale di patologia del libro, la Scuola sperimentale di cinematografia nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i corsi dell'alta formazione e di specializzazione artistica, musicale e coreutica

 

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sono istituiti esclusivamente nell'ambito delle istituzioni di cui all'articolo 1. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento»;

          b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 rilasciano specifici titoli di laurea magistrale, di laurea specialistica, dottorati di ricerca, diplomi di specializzazione. A tali titoli si applicano l'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 262, l'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, gli articoli 6 e 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti relative ai corsi universitari, in quanto compatibili con la presente legge»;

          c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

      «6. Il rapporto di lavoro e le procedure di reclutamento del personale delle istituzioni di cui all'articolo 1 sono regolati a regime sotto il profilo economico e giuridico in analogia con la normativa vigente per le università. Gli insegnamenti sono conferiti tramite procedure concorsuali nazionali equivalenti a quelle in vigore per le università. Nella fase di prima attuazione delle disposizioni del presente comma, il personale docente in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente disposizione è ricollocato in ruoli di grado universitario, nelle fasce previste dagli ordinamenti universitari vigenti relativi alla pianta organica dell'istituzione di cui all'articolo 1. Il personale non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1, è inquadrato nei corrispondenti ruoli relativi al personale non docente delle università ed è sottoposto alle norme che ne regolano il rapporto di lavoro»;

          d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

      «7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta

 

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del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:

              a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;

              b) i requisiti di idoneità delle sedi;

              c) le modalita di trasformazione di cui al comma 2;

              d) le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;

              e) le procedure di reclutamento del personale;

              f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;

              g) le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore;

              h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici;

              i) la valutazione dell'attività delle istituzioni di cui all'articolo 1»;

          e) al comma 8, le lettere h) e i) sono sostituite dalle seguenti:

              «h) facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio dei rispettivi titoli;

              i) facoltà di costituire, sulla base della contiguità territoriale, nonché della complementarietà e integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui all'articolo 1 nonché strutture analoghe su base europea. Ai Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del presente articolo».

 

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